Onorevoli Deputati! - Con il presente disegno di legge il Governo adempie all'obbligo di proporre al Parlamento l'approvazione del testo legislativo che la legge 4 febbraio 2005, n. 11 (cosiddetta «legge Buttiglione»), recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari, ha individuato come lo strumento cardine, ancorché non esclusivo, per l'adeguamento dell'ordinamento interno al diritto comunitario.
      Al riguardo, si fa presente che la legge comunitaria 2007, approvata dalle Camere e attualmente in attesa di promulgazione (atto Camera n. 3062), contiene diverse modifiche alla legge n. 11 del 2005, alcune delle quali sono state tenute in considerazione ai fini della predisposizione del presente disegno di legge. A seguito dell'entrata in vigore della legge comunitaria 2007, sarà pertanto necessario provvedere al coordinamento delle disposizioni del presente disegno di legge con le nuove norme approvate.
      La struttura del disegno di legge in esame segue lo schema indicato all'articolo 9 della citata legge n. 11 del 2005.
      Il capo I contiene le disposizioni che conferiscono al Governo la delega legislativa per l'attuazione di direttive (elencate

 

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negli allegati A e B) che richiedono l'introduzione di normative organiche e complesse.
      Viene anche conferita delega al Governo per l'adozione di decreti legislativi recanti sanzioni penali e amministrative di competenza statale per l'adempimento di obblighi derivanti dall'ordinamento comunitario.
      L'articolo 1 regola il procedimento per l'adozione dei decreti legislativi; la responsabilità dello stesso è attribuita al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro per le politiche europee al quale, nel rispetto delle competenze dei Ministri di settore, spetta operare per assicurare la conformità dei decreti legislativi all'obbligo comunitario da assolvere.
      Al pari della legge comunitaria 2007, il presente disegno di legge prevede, al comma 1, che il termine per l'esercizio della delega coincide, in via generale, con la scadenza del termine di recepimento della direttiva. Per le direttive il cui termine di recepimento sia già scaduto o scada nei tre mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge comunitaria, il Governo è tenuto ad adottare i decreti legislativi di attuazione entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge. Per le direttive il cui termine di recepimento non è previsto in sede comunitaria, la scadenza del termine di delega è di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge medesima. Oggetto della delega legislativa sono le direttive comprese nell'allegato A e nell'allegato B; quest'ultimo si differenzia dal primo in quanto individua le direttive per il cui recepimento occorre osservare una procedura aggravata dalla sottoposizione del relativo schema di provvedimento attuativo al parere dei competenti organi parlamentari, derogandosi, per tale aspetto, alla disciplina generale della delega legislativa contenuta nella legge 23 agosto 1988, n. 400 (articolo 14, comma 4), che contempla l'intervento consultivo delle Commissioni parlamentari solo per le deleghe ultrabiennali.
      Si sottolinea, altresì, che il passaggio per le Commissioni parlamentari è previsto anche per i decreti legislativi di cui all'allegato A i quali prevedano l'eventuale ricorso allo strumento della sanzione penale ai fini della repressione della violazione degli obblighi comunitari.
      Il comma 6 contiene una previsione che, in seguito all'approvazione definitiva della legge comunitaria 2007, è stata inserita nella legge n. 11 del 2005; la norma autorizza il Governo a recepire le disposizioni di attuazione di direttive con regolamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge n. 400 del 1988.
      Il comma 7 prevede la cosiddetta «clausola di cedevolezza», già inserita nei vari decreti legislativi di recepimento in materie di competenza regionale in conformità alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, e prevista anche nella legge comunitaria 2007. La disposizione è stata riformulata al fine di rendere il testo più chiaro, eliminando i numerosi riferimenti normativi presenti nella precedente versione.
      Questa disposizione prevede che i decreti legislativi a tale fine eventualmente adottati nelle materie riservate alla competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, qualora queste ultime non abbiano provveduto con proprie norme attuative secondo quanto previsto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, entrino in vigore alla scadenza del termine stabilito per l'attuazione della normativa comunitaria e perdano efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della normativa attuativa regionale o provinciale.
      Il potere sostitutivo dello Stato trova chiaro fondamento nella circostanza che l'Unione europea costituisce un'unione di Stati e che lo Stato nel suo complesso, nella qualità di interlocutore primario della Comunità e degli altri Stati membri, rappresenta il soggetto responsabile dell'adempimento degli obblighi comunitari. Di qui il corollario, a più riprese ribadito dalla Corte costituzionale, alla stregua del quale, ferma restando la competenza in prima istanza delle regioni e delle province autonome nelle materie di rispettiva competenza legislativa, allo Stato competono tutti gli strumenti necessari per non
 

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trovarsi impotente di fronte a violazioni di norme comunitarie determinate da fatti positivi od omissivi dei soggetti dotati di autonomia costituzionale.
      L'ammissibilità di un intervento suppletivo anticipato e cedevole è corroborata, oltre che dal dettato della citata legge n. 11 del 2005, anche da analoghe norme contenute nelle precedenti leggi comunitarie.
      Segnatamente, tale anticipazione del meccanismo sostitutivo fa sì che la supplenza, pur se concepita anticipatamente, sortisca il suo risultato nel momento stesso dell'inadempimento, così evitando ritardi tali da esporre l'Italia a sistematiche procedure di infrazione.
      La disposizione è volta ad evitare l'inadempimento nell'attuazione della normativa comunitaria da parte delle regioni e delle province autonome, prevedendo una procedura sostitutiva e, se necessario, anticipata: i decreti legislativi sostitutivi entrano comunque in vigore solo alla scadenza del termine stabilito per l'attuazione della normativa comunitaria e si caratterizzano per il fatto di essere cedevoli, nel senso che perdono efficacia con riferimento alle regioni e alle province autonome che, anche dopo la scadenza del termine, provvedano al recepimento delle direttive nel rispetto dei vincoli comunitari e dei princìpi fondamentali stabiliti dalla legislazione statale. L'utilizzo di tale forma di sostituzione preventiva è stato già favorevolmente valutato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di seguito denominata «Conferenza Stato-regioni», in numerose occasioni.
      Sotto il profilo di una più efficace attuazione della normativa comunitaria da parte delle regioni e delle province autonome, va ricordata anche la recente previsione in base alla quale è stato introdotto il meccanismo dell'azione di rivalsa da parte dello Stato nei confronti dei soggetti che violino la normativa comunitaria. Questi ultimi, infatti, qualora responsabili di infrazioni produttive di danni allo Stato, dovranno sostenere il peso di tali violazioni in termini finanziari. Attualmente, la disposizione è contenuta all'articolo 1, commi da 1217 a 1222, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria del 2007), ma a seguito di quanto disposto dell'articolo 6 della legge comunitaria 2007 sarà trasposta nell'articolo 16-bis della legge n. 11 del 2005.
      L'articolo 2 detta princìpi e criteri di carattere generale per l'esercizio delle deleghe legislative di cui all'articolo 1 al fine dell'attuazione delle direttive comunitarie, in gran parte già contenuti nelle precedenti leggi comunitarie. In aggiunta ai citati criteri, si ritiene altresì opportuno l'inserimento di un principio di semplificazione amministrativa, coerentemente con l'obiettivo della riduzione degli oneri amministrativi posto anche dalla Commissione europea e indicato dal Piano di azione per la semplificazione e la qualità della regolazione (PAS) per il 2007.
      L'articolo 3 conferisce al Governo una delega legislativa biennale al fine di consentire la gestione di una politica sanzionatoria dei comportamenti che costituiscono violazione di precetti comunitari non trasfusi in leggi nazionali, perché contenuti o in direttive attuate con fonti non primarie, inidonee quindi a istituire sanzioni penali, o in regolamenti comunitari, direttamente applicabili.
      Come è noto, infatti, non esiste una normazione comunitaria per le sanzioni in ragione della netta diversità dei sistemi nazionali. I regolamenti e le direttive lasciano quindi agli Stati membri il compito di disciplinare le conseguenze della loro inosservanza.
      L'articolo 4 rinvia alla disposizione contenuta nell'articolo 9, comma 2, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, in materia di oneri relativi a prestazioni e controlli da eseguire da parte di uffici pubblici in applicazione delle normative comunitarie.
      L'articolo 5 delega il Governo all'adozione di testi unici o codici di settore delle disposizioni dettate in attuazione delle deleghe qui contemplate per il recepimento di direttive comunitarie, al fine di coordinare le medesime con le altre norme legislative vigenti nelle stesse materie. In particolare, si fa riferimento ai princìpi e criteri direttivi previsti dall'articolo 20
 

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della legge 15 marzo 1997, n. 59, come da ultimo modificato dalla legge 28 novembre 2005, n. 246 (legge di semplificazione per l'anno 2005).
      La previsione di tale delega rappresenta uno strumento utile per operare un'azione periodica di coordinamento e di riordino del sistema normativo, movendo dalle conseguenze ordinamentali indotte dall'intervento delle norme comunitarie. Come la legge comunitaria 2007, il presente disegno di legge contiene la previsione dello strumento dei codici di settore accanto a quello dei testi unici, al fine di operare un assestamento della materia dando luogo, in singole materie, a un complesso di norme stabili e armonizzate.
      Infine, il comma 2 introduce una norma, già prevista dalla legge comunitaria 2007, in base alla quale le disposizioni contenute nei testi unici (e ora anche nei codici di settore) non possono essere abrogate, derogate, sospese o comunque modificate se non in modo esplicito, mediante l'indicazione puntuale delle disposizioni da abrogare, derogare, sospendere o modificare.
      L'articolo 6 reca modifiche all'articolo 9 e all'articolo 16 della legge 4 febbraio 2005, n. 11. L'articolo 9 prevede che la legge comunitaria annuale deve contenere, tra le altre, le disposizioni che individuano i princìpi fondamentali nel rispetto dei quali le regioni e le province autonome esercitano la propria competenza normativa per dare attuazione o assicurare l'applicazione di atti comunitari nelle materie di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione. Durante la fase di predisposizione del disegno di legge comunitaria 2007 e, in particolare, in sede di esame del testo da parte della Conferenza Stato-regioni, in sessione comunitaria, è emersa la difficoltà dell'individuazione dei predetti princìpi fondamentali e si è ritenuto preferibile non indicarli espressamente nel disegno di legge, considerato che, in ogni caso, essi possono essere desunti dal complesso della vigente normativa statale concernente la materia. L'articolo 6 del presente disegno di legge, pertanto, provvede a espungere dai contenuti della legge comunitaria l'indicazione dei princìpi fondamentali con riferimento sia all'articolo 9 che all'articolo 16 della legge n. 11 del 2005.
      Il capo II reca modificazioni e abrogazioni di disposizioni vigenti in contrasto con gli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, criteri specifici di delega e di autorizzazione nonché disposizioni particolari.
      Con l'articolo 7 si prevede l'adozione, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, di un testo unico delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA). La predisposizione di tale testo unico appare infatti indifferibile, dopo che la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, ha di fatto recato una sorta di «testo unico comunitario» dell'IVA.
      Come prevede il comma 1, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali previsti dall'articolo 2 del disegno di legge, tra i princìpi e criteri direttivi specifici, di cui il legislatore delegato deve tenere conto ai fini della predisposizione del testo unico sull'IVA, vi è l'esigenza di provvedere - anche in chiave di miglior adesione alla legislazione comunitaria - alla razionalizzazione e alla semplificazione delle disposizioni in materia di: presupposti soggettivi e oggettivi, momento di effettuazione delle operazioni e di esigibilità dell'imposta, territorialità, esenzioni, base imponibile, debitore dell'imposta, detrazione e rettifica della detrazione, rimborsi, regimi speciali, gruppi societari, adempimenti e obblighi dei contribuenti, accertamento e riscossione.
      Si applicano, per il resto, come chiarisce il comma 1, le procedure previste dall'articolo 1 del disegno di legge.
      Il comma 2 prevede, con un coordinato intervento, l'adozione di un decreto legislativo recante il riordino del sistema sanzionatorio relativo all'IVA, in conformità al principio di proporzionalità enucleato dalla giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee. Nella determinazione della sanzione pecuniaria dovrà tenersi conto in particolare della gravità della violazione e dell'opera prestata
 

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per l'eliminazione o l'attenuazione delle sue conseguenze. Le modifiche saranno apportate direttamente nel corpus del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni. Si applicano, per l'adozione del decreto legislativo di cui trattasi, le procedure e i termini previsti per l'adozione del testo unico sull'IVA.
      Con il comma 3, infine, si prevede un termine più breve - sei mesi - per il recepimento delle disposizioni della direttiva 2006/112/CE per le quali l'articolo 412 della stessa prevede che gli Stati membri adottino le disposizioni di recepimento entro il 1o gennaio 2008. Si prevede altresì il recepimento, con il medesimo strumento normativo, delle disposizioni di cui agli articoli 72 e 171, paragrafo 1, secondo comma, e paragrafo 2, secondo comma, della predetta direttiva, che ripropongono le disposizioni di cui all'articolo 1, numeri 3) e 4), della direttiva 2006/69/CE del Consiglio, del 24 luglio 2006, per le quali tale ultima direttiva pure prevedeva il recepimento entro il 1o gennaio 2008.
      L'articolo 8 contiene norme che mirano a porre un primo rimedio ai rilievi formulati dalla Commissione europea nella lettera di messa in mora dell'11 dicembre 2007, relativamente alle procedure di infrazione n. 2007/2110, n. 2005/2240 e n. 2004/4303 relative alla trasposizione nell'ordinamento italiano della direttiva 97/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 1997, che modifica la direttiva 89/552/CEE del Consiglio relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive, cosiddetta «televisione senza frontiere» (TVSF).
      In particolare, tali misure servono a rendere più incisivo il sistema sanzionatorio per le violazioni delle norme derivanti dalla citata direttiva 89/552/CEE e a recepire le osservazioni della Commissione europea che ha evidenziato che «le more tra la contestazione e l'assunzione della decisione sanzionatoria da parte dell'Autorità [per le garanzie nelle comunicazioni], nonché gli importi delle ammende comminate agli autori delle infrazioni non risultano essere di natura tale da prevenire in futuro altri casi di infrazione» in applicazione dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva, in base al quale «gli Stati membri assicurano, con i mezzi appropriati, nell'ambito della loro legislazione, che le emittenti televisive soggette alla loro giurisdizione rispettino effettivamente le disposizioni della presente direttiva».
      Gli strumenti prescelti dalla norma sono di tre tipi:

          al comma 1, elevazione dei limiti edittali, anche in coordinamento con le previsioni introdotte dall'articolo 2, comma 302, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), nell'articolo 51 del testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

          al comma 2, esclusione dal beneficio del pagamento in misura ridotta;

          al comma 3, eliminazione della fase procedimentale della diffida.

      Essi riguardano tutti gli ambiti toccati dalla direttiva, ovvero tutela dei minori per la parte relativa alla propaganda di servizi audiotex e videotex, pubblicità, sponsorizzazioni e televendite, tutela della produzione audiovisiva europea e indipendente, diritto di rettifica e divieto di incitamento all'odio. Tale modifica si pone, peraltro, in perfetta coerenza con la segnalazione al Governo da parte dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in data 16 luglio 2006, che ha individuato proprio nello scarso ammontare delle sanzioni e nella presenza degli istituti della diffida e dell'oblazione i principali fattori di inefficacia dei procedimenti sanzionatori previsti dalla normativa italiana.
      Con l'articolo 9 si intende risolvere una procedura di infrazione, ai sensi dell'articolo 226 del Trattato istitutivo della Comunità europea (CE), che la Commissione europea ha avviato per il non corretto recepimento della direttiva 1999/22/CE del Consiglio, del 29 marzo 1999, relativa alla

 

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custodia degli animali selvatici nei giardini zoologici. Ad avviso della Commissione le disposizioni dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 73, con il quale è stata recepita la citata direttiva, comporterebbero «l'esclusione dalla normativa sulla custodia degli animali selvatici nei giardini zoologici di tutte quelle strutture che non perseguono finalità di salvaguardia e potenziamento della biodiversità e protezione della fauna selvatica», mentre, ai sensi della direttiva, «tutte le strutture che hanno determinate caratteristiche oggettive, indipendentemente dalle finalità che perseguono, vanno sempre sottoposte al regime di controllo previsto dalla direttiva, fatte salve le esclusioni dell'articolo 2».
      L'articolo 10 apporta una modifica all'articolo 5 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante «Nuova disciplina delle denominazioni d'origine», al fine di chiarire che nella zona riservata al vino «Chianti classico» non si possono impiantare e iscrivere vigneti all'albo dei vigneti del Chianti DOCG né produrre vini Chianti DOCG. Con tale norma si intende addivenire a una migliore definizione della produzione dei due vini «Chianti» e «Chianti classico», i cui disciplinari di produzione fin dal 1996 sono autonomi e separati.
      Il capo III, infine, reca - al pari della legge comunitaria 2007 - l'inserimento nel presente disegno di legge delle disposizioni occorrenti per dare attuazione, anche mediante il conferimento al Governo di delega legislativa, alle decisioni quadro, adottate nell'ambito della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale (il cosiddetto «terzo pilastro» dell'Unione europea), ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera c), della legge 4 febbraio 2005, n. 11.

          Viene conferita la delega al Governo per dare attuazione:

          alla decisione quadro 2006/783/GAI del Consiglio, del 6 ottobre 2006, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca;

          alla decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio, del 18 dicembre 2006, relativa alla semplificazione dello scambio di informazioni e intelligence tra le autorità degli Stati membri dell'Unione europea incaricate dell'applicazione della legge.

      Tale capo si compone di tre articoli.
      L'articolo 11, oltre a conferire la delega al Governo per l'attuazione degli strumenti sopra indicati e a prevederne il termine di esercizio, stabilito in dodici mesi, disciplina il procedimento per la formazione dei relativi decreti legislativi.
      In particolare, il decreto legislativo che recepisce la decisione quadro 2006/783/GAI è adottato, nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche europee e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'economia e delle finanze, dell'interno e con gli altri Ministri interessati.
      Il decreto legislativo che recepisce la decisione quadro 2006/960/GAI è adottato, nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche europee e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati.
      Tenuto conto del carattere sensibile della materia della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale, sono stati sempre previsti la sottoposizione dello schema di decreto legislativo al parere dei competenti organi parlamentari e l'obbligo, per il Governo, nell'ipotesi in cui non intenda conformarsi a tali atti consultivi, di ritrasmettere i testi alle Camere con le proprie osservazioni e con le eventuali modificazioni. Nel presente disegno di legge, peraltro, è stata accolta l'istanza delle Camere - già contenuta nella legge comunitaria 2007 - volta a conferire un termine più lungo, sessanta giorni invece che quaranta, alle competenti Commissioni parlamentari per l'espressione del parere; resta ferma la previsione in base alla quale, ove il citato termine spiri

 

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infruttuosamente, i decreti sono emanati anche in mancanza di parere.
      Non trovano, infine, riscontro, nel presente articolo, alcune disposizioni concernenti la delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie. Ciò si giustifica, quanto alla disposizione di cui all'articolo 1, comma 6, del presente disegno di legge, in quanto non sono previsti, nell'ambito del terzo pilastro, strumenti per i quali la Commissione europea si riservi di adottare disposizioni di attuazione, né lo strumento del regolamento parrebbe, in ogni caso, idoneo, tenuto conto della materia che qui interessa, a recepirle; quanto alla disposizione di cui all'articolo 1, comma 7, in quanto l'estraneità delle materie rientranti nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia rispetto alla competenza legislativa regionale esclude, con la competenza regionale, anche la necessità dell'inserimento nei decreti legislativi della cosiddetta «clausola di cedevolezza».
      I successivi articoli dettano i princìpi e criteri direttivi per l'esercizio della delega, in relazione all'attuazione di ciascuna decisione.
      L'articolo 12 reca i princìpi e criteri direttivi di delega per il recepimento della citata decisione quadro 2006/783/GAI relativa al reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca; consente di armonizzare l'ordinamento italiano con quello europeo, realizzando un sistema compiuto unitamente al recepimento delle decisioni quadro in materia di poteri estesi di confisca e di mutuo riconoscimento delle decisioni di sequestro e di blocco dei beni.
      Le disposizioni interne devono essere attuate entro il 24 novembre 2008.
      In particolare, la decisione quadro prevede il mutuo riconoscimento delle decisioni di confisca disposte in esito a un procedimento penale; avvalendosi della facoltà riconosciuta dalla decisione, si è ritenuto di applicare la disciplina del mutuo riconoscimento anche alla confisca di cui all'articolo 12-sexies del decreto-legge n. 306 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 356 del 1992 (che costituisce un ibrido tra la confisca penale e quella di prevenzione), la cui disciplina ricalca, o meglio anticipa, i contenuti della cosiddetta «confisca estesa» di cui all'articolo 3 della decisione quadro 2005/212/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, il cui recepimento è stato previsto nella legge comunitaria 2007.
      Il principio che ispira la normativa (così come quella relativa al mutuo riconoscimento delle decisioni di sequestro e di blocco dei beni di cui alla decisione quadro 2003/577/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa all'esecuzione nell'Unione europea dei provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro probatorio, inclusa nella legge comunitaria 2007) è quello secondo cui il procedimento di riconoscimento avviene tramite il contatto diretto tra le autorità giudiziarie competenti dello Stato di emissione e dello Stato di esecuzione, in evidente analogia con la disciplina attualmente vigente tra gli Stati aderenti al Trattato di Schengen, per quanto concerne l'assistenza giudiziaria in materia penale, e a quanto previsto dalla Convenzione (cosiddetta «MAP») relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000, e del Protocollo alla stessa Convenzione MAP, firmato a Lussemburgo il 16 ottobre 2001, parimenti in corso di recepimento.
      Si sono tuttavia previste forme di comunicazione al Ministero della giustizia, anche a fini di monitoraggio statistico, così come lo stesso dicastero è stato indicato quale «autorità centrale» ai sensi dell'articolo 3, paragrafi 1 e 2, della decisione quadro.
      Si è altresì ritenuto di disciplinare le modalità di esecuzione della confisca, attualmente prive di idonea disciplina, e di estendere tali modalità all'esecuzione di tutte le confische penali, per evidenti finalità di omogeneità normativa. Tale previsione, del resto, appare in linea con quanto previsto per le confische di prevenzione dal disegno di legge governativo recante lo schema di legge delega per l'emanazione di un testo unico delle misure di prevenzione, approvato dal Consiglio dei ministri il 30 ottobre 2007 e presentato alla Camera dei deputati il 13
 

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novembre 2007 come atto Camera n. 3242.
      Altri princìpi e criteri direttivi di delega concernono la predisposizione di un sistema di impugnazioni in favore del soggetto colpito dal provvedimento di confisca, che tuttavia non possono toccare il merito della controversia a seguito della quale è stata disposta la confisca, nonché una serie di ipotesi, tutte previste dalla decisione quadro, in cui l'autorità giudiziaria italiana, quale Stato di esecuzione, possa rifiutare o sospendere l'esecuzione della procedura di riconoscimento.
      L'articolo 13 contiene la delega per il recepimento della citata decisione quadro 2006/960/GAI relativa alla semplificazione dello scambio di informazioni e intelligence tra le autorità degli Stati membri dell'Unione europea incaricate dell'applicazione della legge.
      Inoltre, sono stati individuati i princìpi e criteri direttivi cui il Governo si dovrà attenere, relativi, tra l'altro, alle modalità procedurali di comunicazione nonché alle modalità di richiesta alle autorità competenti degli altri Stati membri, anche con riferimento alle misure volte ad assicurare le esigenze di tutela dei dati personali e della segretezza dell'indagine.
      Sono stati, altresì, stabiliti princìpi e criteri direttivi con riferimento ai casi di rigetto delle richieste provenienti dalle autorità di altri Stati membri.
      Completano il presente disegno di legge gli allegati A e B.
      I suddetti allegati contengono l'elencazione delle direttive da recepire con decreto legislativo e, come per gli anni precedenti, la differenza è data dall'iter di approvazione parzialmente diverso, dal momento che per le sole direttive contenute nell'allegato B è previsto l'esame degli schemi di decreto da parte delle competenti Commissioni parlamentari.
      Va ricordato che l'articolo 8, comma 5, della legge n. 11 del 2005 impone l'obbligo, da soddisfare mediante la relazione al disegno di legge comunitaria:

          a) di riferire sullo stato di conformità dell'ordinamento interno al diritto comunitario e sullo stato di eventuali procedure di infrazione, dando conto, in particolare, della giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee relativa alle eventuali inadempienze e violazioni degli obblighi comunitari da parte della Repubblica italiana;

          b) di fornire l'elenco delle direttive attuate o da attuare in via amministrativa;

          c) di dare partitamente conto delle ragioni dell'eventuale omesso inserimento delle direttive il cui termine di recepimento è già scaduto e di quelle il cui termine di recepimento scade nel periodo di riferimento, in relazione ai tempi previsti per l'esercizio della delega legislativa;

          d) di fornire l'elenco delle direttive attuate con regolamento ai sensi dell'articolo 11 della stessa legge n. 11 del 2005, nonché l'indicazione degli estremi degli eventuali regolamenti di attuazione già adottati;

          e) di fornire l'elenco degli atti normativi con i quali nelle singole regioni e province autonome si è provveduto a dare attuazione alle direttive nelle materie di loro competenza, anche con riferimento a leggi annuali di recepimento eventualmente approvate dalle regioni e dalle province autonome. L'elenco è predisposto dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome e trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche comunitarie in tempo utile e, comunque, non oltre il 25 gennaio di ogni anno.
      In relazione a tali obblighi si segnala quanto segue.
      In relazione a quanto richiesto alla lettera a), risultano in corso alla data del 31 dicembre 2007:

          procedure ufficialmente aperte: 198,

          di cui:

              per violazione del diritto comunitario: 165;

              per mancata trasposizione delle direttive: 33.
 

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        Suddivisione - per stadio - delle 198 procedure:

  Violazione
dir. com.
Mancata
attuazione
TOTALE
Messe in mora   57 16   73
Messe in mora complementari   12 -   12
Pareri motivati   37 10   47
Pareri motivati complementari     2 -     2
Decisioni di ricorso     8   1     9
Ricorsi   26   4   30
Sentenze   14   1   15
Messe in mora ex articolo 228     3 -     3
Messe in mora complementari ex articolo 228     1 -     1
Pareri motivati ex articolo 228     3   1     4
Ricorsi ex articolo 228     2 -     2
Totale 165 33 198

      Suddivisione delle procedure per settore:

          Affari economici e finanziari: 7;

          Affari esteri: 3;

          Affari interni: 4;

          Agricoltura: 4;

          Ambiente: 59;

          Appalti: 24;

          Comunicazioni: 4;

          Concorrenza e aiuti di Stato: 3;

          Energia: 5;

          Fiscalità e dogane: 21;

          Giustizia: 1;

          Istruzione, università e ricerca: 1;

          Lavoro e affari sociali: 13;

          Libera circolazione dei capitali: 1;

          Libera circolazione delle merci: 11;

          Libera circolazione delle persone: 2;

          Libera prestazione dei servizi e stabilimento: 12;

          Pesca: 4;

          Salute: 12;

          Trasporti: 6;

          Tutela dei consumatori: 1.

      Per quanto riguarda la lettera b), si fornisce, di seguito, l'elenco delle direttive - pubblicate nel 2007 - da attuare in via amministrativa e non ancora attuate, alla data del 5 gennaio 2008:

          2007/3/CE della Commissione, del 2 febbraio 2007, che modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico, gli allegati I e II della direttiva 96/74/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle denominazioni del settore tessile;

          2007/4/CE della Commissione, del 2 febbraio 2007, che modifica, ai fini dell'adattamento al progresso tecnico, l'allegato II della direttiva 96/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a

 

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taluni metodi di analisi quantitativa di mischie binarie di fibre tessili;

          2007/13/CE della Commissione, del 7 marzo 2007, che modifica l'allegato II della direttiva 71/316/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle disposizioni comuni agli strumenti di misura ed ai metodi di controllo metrologico;

          2007/15/CE della Commissione, del 14 marzo 2007, che modifica, ai fini del suo adattamento al progresso tecnico, l'allegato I della direttiva 74/483/CEE del Consiglio relativa alle sporgenze esterne dei veicoli a motore;

          2007/17/CE della Commissione, del 22 marzo 2007, che modifica la direttiva 76/768/CEE del Consiglio relativa ai prodotti cosmetici, al fine di adeguare al progresso tecnico i suoi allegati III e VI;

          2007/19/CE della Commissione, del 2 aprile 2007, che modifica la direttiva 2002/72/CE relativa ai materiali e agli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e la direttiva 85/572/CEE del Consiglio che fissa l'elenco dei simulanti da impiegare per la verifica della migrazione dei costituenti dei materiali e degli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari;

          2007/22/CE della Commissione, del 17 aprile 2007, recante modifica della direttiva 76/768/CEE del Consiglio relativa ai prodotti cosmetici, al fine di adeguare al progresso tecnico i suoi allegati IV e VI;

          2007/27/CE della Commissione, del 15 maggio 2007, che modifica taluni allegati delle direttive del Consiglio 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE per quanto riguarda i limiti massimi dei residui di etoxazolo, indoxacarb, mesosulfurone, 1-metilciclopropene, MCPA e MCPB, tolilfluanide e triticonazolo;

          2007/32/CE della Commissione, del 1o giugno 2007, che modifica l'allegato VI della direttiva 96/48/CE del Consiglio relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità e l'allegato VI della direttiva 2001/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale;

          2007/33/CE del Consiglio, dell'11 giugno 2007, relativa alla lotta ai nematodi a cisti della patata e che abroga la direttiva 69/465/CEE;

          2007/34/CE della Commissione, del 14 giugno 2007, che modifica, ai fini dell'adattamento al progresso tecnico, la direttiva 70/157/CEE del Consiglio relativa al livello sonoro ammissibile e al dispositivo di scappamento dei veicoli a motore;

          2007/35/CE della Commissione, del 18 giugno 2007, che modifica, per adeguarla al progresso tecnico, la direttiva 76/756/CEE del Consiglio concernente l'installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa dei veicoli a motore e dei loro rimorchi;

          2007/37/CE della Commissione, del 21 giugno 2007, con la quale si modificano gli allegati I e III della direttiva 70/156/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi;

          2007/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, concernente l'installazione a posteriori di specchi sui veicoli commerciali pesanti immatricolati nella Comunità;

          2007/39/CE della Commissione, del 26 giugno 2007, che modifica l'allegato II della direttiva 90/642/CEE del Consiglio per quanto riguarda le quantità massime di residui di diazinon;

          2007/40/CE della Commissione, del 28 giugno 2007, che modifica la direttiva 2001/32/CE relativa al riconoscimento di zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunità;

 

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          2007/41/CE della Commissione, del 28 giugno 2007, che modifica alcuni allegati della direttiva 2000/29/CE del Consiglio concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità;

          2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli ("direttiva quadro");

          2007/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 settembre 2007, che modifica la direttiva 76/769/CEE del Consiglio per quanto riguarda le restrizioni alla commercializzazione di alcune apparecchiature di misura contenenti mercurio;

          2007/53/CE della Commissione, del 29 agosto 2007, che modifica la direttiva 76/768/CEE del Consiglio relativa ai prodotti cosmetici, al fine di adeguare al progresso tecnico il suo allegato III;

          2007/54/CE della Commissione, del 29 agosto 2007, che modifica la direttiva 76/768/CEE del Consiglio sui prodotti cosmetici, al fine di adeguare al progresso tecnico i suoi allegati II e III;

          2007/55/CE della Commissione, del 17 settembre 2007, che modifica alcuni allegati delle direttive del Consiglio 76/895/CEE, 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE per quanto riguarda i livelli massimi di residui di azinfos-metile;

          2007/56/CE della Commissione, del 17 settembre 2007, che modifica alcuni allegati delle direttive del Consiglio 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE per quanto riguarda le quantità massime di residui di azossistrobina, clorotalonil, deltametrina, esaclorobenzene, ioxinil, oxamil e quinoxifen;

          2007/57/CE della Commissione, del 17 settembre 2007, che modifica alcuni allegati delle direttive del Consiglio 76/895/CEE, 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE per quanto riguarda le quantità massime di residui di ditiocarbammati;

          2007/61/CE del Consiglio, del 26 settembre 2007, che modifica la direttiva 2001/114/CE relativa a taluni tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato destinato all'alimentazione umana;

          2007/62/CE della Commissione, del 4 ottobre 2007, che modifica taluni allegati delle direttive del Consiglio 86/362/CEE e 90/642/CEE per quanto riguarda le quantità massime di residui di bifenazato, petoxamide, pirimetanil e rimsulfuron;

          2007/67/CE della Commissione, del 22 novembre 2007, recante modifica della direttiva 76/768/CEE del Consiglio relativa ai prodotti cosmetici, al fine di adeguare al progresso tecnico il suo Allegato III;

          2007/68/CE della Commissione, del 27 novembre 2007, che modifica l'allegato III-bis della direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne l'inclusione di alcuni ingredienti alimentari;

          2007/69/CE della Commissione, del 29 novembre 2007, recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere il difetialone come principio attivo nell'allegato I della direttiva;

          2007/70/CE della Commissione, del 29 novembre 2007, recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere il biossido di carbonio come principio attivo nell'allegato I A della direttiva;

          2007/71/CE della Commissione, del 13 dicembre 2007, recante modifica dell'allegato II della direttiva 2000/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa agli impianti portuali di raccolta per

 

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i rifiuti prodotti dalle navi e i residui del carico;

          2007/72/CE della Commissione, del 13 dicembre 2007, che modifica la direttiva 66/401/CEE del Consiglio relativa all'inserimento della specie Galega orientalis Lam;

          2007/73/CE della Commissione, del 13 dicembre 2007, che modifica alcuni allegati delle direttive 86/362/CEE e 90/642/CEE del Consiglio riguardo alle quantità massime di residui delle sostanze acetamiprid, atrazina, deltametrina, imazalil, indoxacarb, pendimetalin, pimetrozina, piraclostrobin, tiacloprid e triflossistrobina;

          2007/74/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2007, sull'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto e dalle accise delle merci importate da viaggiatori provenienti da paesi terzi;

          2007/76/CE della Commissione, del 20 dicembre 2007, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio per comprendere il fludioxonil, il clomazone e il prosulfocarb tra le sostanze attive.

      Di seguito si fornisce l'elenco delle direttive - pubblicate nel 2007 - che risultano essere già attuate in via amministrativa, alla data del 5 gennaio 2008:

          2007/1/CE della Commissione, del 29 gennaio 2007, che modifica la direttiva 76/768/CEE del Consiglio relativa ai prodotti cosmetici al fine di adeguare al progresso tecnico il suo allegato II;

          2007/5/CE della Commissione, del 7 febbraio 2007, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione delle sostanze attive captan, folpet, formetanato e metiocarb;

          2007/6/CE della Commissione, del 14 febbraio 2007, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio per l'iscrizione delle sostanze attive metrafenone, Bacillus subtilis, spinosad e tiametoxam;

          2007/7/CE della Commissione, del 14 febbraio 2007, che modifica taluni allegati delle direttive del Consiglio 86/362/CEE e 90/642/CEE per quanto riguarda le quantità massime di residui di atrazina, lambda-cialotrina, femmedifam, metomil, linuron, penconazolo, pimetrozina, bifentrin e abamectina;

          2007/8/CE della Commissione, del 20 febbraio 2007, che modifica gli allegati delle direttive 76/895/CEE, 86/362/CEE e 90/642/CEE del Consiglio per quanto riguarda le quantità massime di residui di fosfamidone e mevinfos;

          2007/9/CE della Commissione, del 20 febbraio 2007, che modifica l'allegato della direttiva 90/642/CEE del Consiglio per quanto riguarda le quantità massime di residui di aldicarb;

          2007/10/CE della Commissione, del 21 febbraio 2007, che modifica l'allegato II della direttiva 92/119/CEE del Consiglio per quanto riguarda le misure da adottare nell'ambito di una zona di protezione a seguito della presenza di un focolaio di malattia vescicolare dei suini;

          2007/11/CE della Commissione, del 21 febbraio 2007, che modifica taluni allegati delle direttive 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE del Consiglio per quanto riguarda le quantità massime di residui di acetamiprid, thiacloprid, imazosulfuron, metossifenozide, S-metolachlor, milbemectin e tribenuron;

          2007/12/CE della Commissione, del 26 febbraio 2007, che modifica alcuni allegati della direttiva 90/642/CEE del Consiglio per quanto riguarda le quantità massime di residui di penconazolo, benomil e carbendazim;

          2007/20/CE della Commissione, del 3 aprile 2007, recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di includere il diclofluanide come principio attivo nell'allegato I della direttiva;

 

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          2007/21/CE della Commissione, del 10 aprile 2007, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio per quanto riguarda le date di scadenza dell'iscrizione nell'allegato I delle sostanze attive azossistrobina, imazalil, kresoxim-metile, spiroxamina, azimsulfuron, calcio-proesadione e fluroxipir;

          2007/25/CE della Commissione, del 23 aprile 2007, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione delle sostanze attive dimetoato, dimetomorf, glufosinate, metribuzin, fosmet e propamocarb;

          2007/26/CE della Commissione, del 7 maggio 2007, che modifica la direttiva 2004/6/CE per prorogarne il periodo di applicazione;

          2007/28/CE della Commissione, del 25 maggio 2007, che modifica alcuni allegati delle direttive 86/363/CEE e 90/642/CEE del Consiglio per quanto riguarda le quantità massime di residui di azossistrobina, clorfenapir, folpet, iprodione, lambdacialotrina, idrazide maleica, metalaxil-M e trifloxistrobina;

          2007/29/CE della Commissione, del 30 maggio 2007, che modifica la direttiva 96/8/CE per quanto riguarda l'etichettatura, la pubblicità o la presentazione di alimenti destinati a diete ipocaloriche volte alla riduzione del peso;

          2007/31/CE della Commissione, del 31 maggio 2007, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio per quanto riguarda un'estensione dell'utilizzazione della sostanza attiva fostiazato;

          2007/48/CE della Commissione, del 26 luglio 2007, che modifica la direttiva 2003/90/CE che stabilisce modalità di applicazione dell'articolo 7 della direttiva 2002/53/CE del Consiglio per quanto riguarda i caratteri minimi sui quali deve vertere l'esame e le condizioni minime per l'esame di alcune varietà delle specie di piante agricole;

          2007/49/CE della Commissione, del 26 luglio 2007, che modifica la direttiva 2003/91/CE che stabilisce modalità di applicazione dell'articolo 7 della direttiva 2002/55/CE del Consiglio per quanto riguarda i caratteri minimi sui quali deve vertere l'esame e le condizioni minime per l'esame di alcune varietà delle specie di ortaggi;

          2007/50/CE della Commissione, del 2 agosto 2007, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio al fine di includere tra le sostanze attive il beflubutamid e il virus della poliedrosi nucleare di spodoptera exigua;

          2007/52/CE della Commissione, del 16 agosto 2007, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione delle sostanze attive etoprofos, pirimifosmetile e fipronil.

      Per quanto concerne la lettera c), non risulta omessa alcuna direttiva pubblicata nell'anno 2007, il cui termine di recepimento sia già scaduto ovvero scada entro il 31 dicembre 2008.
      Con riferimento a quanto richiesto dalla lettera d), non risultano nel 2007 direttive attuate con regolamento ai sensi dell'articolo 11 della legge 4 febbraio 2005, n. 11.
      Da ultimo, occorre trattare degli atti normativi con i quali nelle singole regioni e province autonome si è provveduto a dare attuazione alle direttive comunitarie nelle materie di rispettiva competenza.
      La legge 4 febbraio 2005, n. 11, all'articolo 8, comma 5, lettera e), prevede che l'elenco di tali atti normativi sia inserito nella relazione al disegno di legge comunitaria annuale e che sia fatto pervenire alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche comunitarie da parte della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome entro il 25 gennaio di ciascun anno.

 

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      Alla scadenza sopra indicata, sono pervenute le seguenti comunicazioni:

Regione Abruzzo

 

Direttiva

Norma di recepimento

Direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002, relativa alla determinazione ed alla gestione del rumore ambientale.

Legge regionale 17 luglio 2007, n. 23, «Disposizioni per il contenimento e la riduzione dell'inquinamento acustico nell'ambiente esterno e nell'ambiente abitativo».

Direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, sul rendimento energetico nell'edilizia.

Legge regionale 25 giugno 2007, n. 17, «Disposizioni in materia di esercizio, manutenzione e ispezione degli impianti termici».

Direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti.

Legge regionale 17 luglio 2007, n. 22, «Promozione dell'utilizzo dei rifiuti compostabili e degli ammendanti per la tutela della qualità dei suoli».

Direttiva 91/156/CEE del Consiglio, del 18 marzo 1991, che modifica la direttiva 75/442/CEE relativa ai rifiuti.

Legge regionale 19 dicembre 2007, n. 45, «Norme per la gestione integrata dei rifiuti».

Direttiva 91/689/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa ai rifiuti pericolosi.

 

Direttiva 94/62/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio.

 

Regione Emilia-Romagna

 
Direttiva
Norma di recepimento

Direttiva 2003/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2003, che modifica la direttiva 96/82/CE del Consiglio sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose (cosiddetta «Seveso II»).

Legge regionale 6 marzo 2007, n. 4, «Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali».

Direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002, relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale.

 

Direttiva 1999/105/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1999, relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione.

Legge regionale 6 luglio 2007, n. 10, «Norme sulla produzione e commercializzazione delle piante forestali e dei relativi materiali di moltiplicazione».

 

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Direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici. Legge regionale 6 marzo 2007, n. 3, «Disciplina dell'esercizio delle deroghe previste dalla direttiva 79/409/CEE».

Regione Friuli Venezia Giulia

 

Direttiva

Norma di recepimento

Direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici.

Legge regionale 14 giugno 2007, n. 14.

Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, concernente la conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli-Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione degli articoli 4, 5 e 9 della direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici in conformità al parere motivato della Commissione delle Comunità europee C(2006) 2683 del 28 giugno 2006 e della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (Legge comunitaria 2006).

Direttiva 1999/105/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1999, relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione.

Legge regionale 23 aprile 2007, n. 9, «Norme in materia di risorse forestali».

Regione Lombardia

 

Direttiva

Norma di recepimento

Direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici.

Legge regionale 5 febbraio 2007, n. 2, «Legge quadro sul prelievo in deroga».

  Legge regionale 5 febbraio 2007, n. 3, «Legge quadro sulla cattura di richiami vivi».

Regione Valle d'Aosta

 

Direttiva

Norma di recepimento

Direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici.
Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, concernente la conservazione

Legge regionale 21 maggio 2007, n. 8, «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione autonoma Valle d'Aosta derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione della

 

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degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche. direttiva 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, e della direttiva 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche (Legge comunitaria 2007)».

Articolo 9 della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici.

Legge regionale 24 dicembre 2007, n. 34, «Manutenzione del sistema normativo regionale. Modificazioni di leggi regionali e altre disposizioni».

Regione Veneto

 

Direttiva

Norma di recepimento

Direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici.

Legge regionale 16 agosto 2007, n. 24, «Modifiche alla legge regionale 12 agosto 2005, n. 13, "Disciplina del regime di deroga previsto dall'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979 concernente la conservazione degli uccelli selvatici, in attuazione della legge 3 ottobre 2002, n. 221 'Integrazioni alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio, in attuazione dell'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE'" e della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio"».

Direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento.

Legge regionale 16 agosto 2007, n. 26, «Modifiche alla legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 "Norme per la tutela dell'ambiente" e successive modificazioni, ai fini dell'attuazione del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 "Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento"».

Provincia autonoma di Trento

 

Direttiva

Norma di recepimento

Direttiva 1999/105/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1999, relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione.

Legge provinciale 23 maggio 2007, n.11, «Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette».

 

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Direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio.  

Direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici.

 

Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.

 

      Sul testo è stato acquisito il parere, favorevole, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in sessione comunitaria. Su richiesta delle regioni, è stata inserita una nuova disposizione (articolo 10).